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Detrazione fiscale 36%-55%

Gran parte dei prodotti Jolly-Mec, grazie agli alti rendimenti, rientrano nella possibilità delle detrazioni fiscali previste dalle leggi italiane in vigore.

detrazione 36%

Con l’art. 7 del D.L. 70/2011, in vigore dal 14.05.2011, il legislatore ha apportato importanti modifiche alla disciplina sulla detrazione del 36% senza contemplare una precisa decorrenza. Non sono pertanto più necessari, ai fini della fruizione della detrazione, l’invio preventivo al Centro operativo di Pescara e l’indicazione della manodopera in fattura, per le spese sostenute nel corso del 2011, ma con qualche perplessità per i periodi pregressi.

In cosa consiste
E’ prevista la possibilità di detrarre dalle imposte sui redditi il 36% delle spese sostenute per il recupero di case di abitazione; il beneficio spetta fino ad un tetto massimo di € 48.000,00 per abitazione, da dividere tra i soggetti aventi diritto alla detrazione per anno di imposta, da suddividere in dieci anni (o cinque in casi particolari).
Esempio: se si è sostenuta una spesa di € 48.000,00 si possono detrarre dall’Irpef dovuta € 17.280,00 in dieci, cinque e tre anni, con un risparmio di imposta di € 1.728,00 (o 3.456,00 o 5.760,00) per ogni anno.

Lavori finalizzati al RISPARMIO ENERGETICO
Interventi di recupero (manutenzione ordinaria solo su parti comuni)
Restauro, Risanamento conservativo e Manutenzione straordinaria (solo su parti comuni e singole unità abitative)

A chi spetta
Trattandosi di una detrazione dall’Irpef lorda, sono ammessi a fruirne tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno sul territorio dello Stato.
Va precisato che si tratta effettivamente di una detrazione dall’imposta e non di un rimborso; ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione.

Lavori finalizzati al RISPARMIO ENERGETICO.
Restauro e Manutenzione straordinaria.

La detrazione fiscale del 36% è ammessa per l’acquisto e per l’installazione dei nostri caminetti e stufe a legna ed a pellet con un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70% in base alla legge 9/1/1991 n. 10 e d.p.r. 26/8/1993 n.412 finalizzata al risparmio energetico.
La detrazione fiscale del 36% è ammessa inoltre per i lavori elencati dall’art. 31 della legge 5/8/1978 n. 457.
In particolare, riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA, le OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, i LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.
Se realizzate in uno degli ambiti sopra descritti, anche le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di un caminetto e/o di una stufa, per la realizzazione e/o il rifacimento della canna fumaria sono ammesse a godere del beneficio fiscale.
In questo caso la detrazione e’ ammessa per l’acquisto e per l’installazione di tutti i nostri caminetti e stufe a legna ed a pellet . Vi sono poi alcuni interventi ammessi al beneficio della detrazione, indipendentemente dalla corrispondenza alle categorie di cui all’art. 31 della legge 5/8/1978 n. 457.

Cosa serve per fruire della detrazione
Comunicazione alla ASL: la così detta notifica preliminare è obbligatoria solamente se: a) nei cantieri in cui e’ prevista la presenza di piu’ imprese, anche non contemporanea; b) nei  cantieri che, inizialmente non sono soggetti all’obbligo di notifica, ricadono successivamente nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera. In tal caso la notifica dovrà essere fatta quando accade il fatto che la rende obbligatoria; c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno. La comunicazione, se prevista, deve contenere le seguenti informazioni: generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi, natura dell’intervento da realizzare, dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori data di inizio dell’intervento di recupero;
Pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario;
Altri adempimenti : al termine dei lavori i contribuenti interessati devono;
per i lavori di ammontare complessivo superiore a 50.000 euro produrre la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri oppure da altro tecnico abilitato all’esecuzione dei lavori;
conservare le fatture o ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico bancario di effettuazione del pagamento.

Ulteriori informazioni ed aggiornamenti al sito: http://agenziaentrate.gov.it
detrazione 55%

Il DM 26/1/10, in vigore dal 14/3/10, ha profondamente innovato la normativa in materia, modificando il DM 11/3/08. L’art. 3 c. 3 di quest’ultimo decreto ora precisa che, ai fini dell’accesso alle detrazioni fiscali, “in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili si assume una quota di energia fossile pari all’energia primaria realmente fornita all’impianto moltiplicata per il fattore 0,3″.
Si può quindi ancora accedere alla detrazione fiscale applicando il comma 344 della Finanziaria ma poiché questo comma prevede che l’intervento debba essere riferito all’intero edificio e non alle singole unità immobiliari che lo compongono, la documentazione che occorre approntare, anche qualora l’intervento riguardi la singola unità immobiliare, deve fare riferimento all’edificio nel quale essa è inserita. Il DM 11/3/08, inoltre, prescrive anche che la nuova caldaia a biomasse deve rispettare le seguenti ulteriori condizioni:

a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5;
b) rispettare i limiti di emissione di cui all’allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n. 152 (disponibile su questo sito) e successive modifiche e integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti;
c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell’allegato X alla parte quinta dello stesso D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
d) garantire, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E e F, che i valori della trasmittanza delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, rispettino i limiti massimi riportati nella tabella
4a dell’allegato C al D.Lgs. 192/05;
e) dichiarare il rispetto dei predetti requisiti nell’asseverazione compilata dal tecnico abilitato e in sede di trasmissione all’ENEA della documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni.

Ulteriori informazioni ed aggiornamenti al sito: http://efficienzaenergetica.acs.enea.it | http://agenziaentrate.gov.it

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